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Ott 2019
Videosorveglianza dei lavoratori
VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI
Cosa deve fare e cosa deve sapere il datore di lavoro che intende tutelare il processo lavorativo e quali sono gli strumenti aziendali per la videosorveglianza dei lavoratori?
L’art. 2204 c.c. sancisce il potere direttivo del datore di lavoro di controllo e vigilanza al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni lavorative ed il corretto utilizzo delle attrezzature aziendali che vengono messe a disposizione dei dipendenti per l’espletamento delle loro mansioni.Il datore di lavoro pur avendo il potere di controllo e vigilanza non deve pregiudicare il perimetro di riservatezza, dignità e libertà di ciascun lavoratore. In tal senso il legislatore nella legge 300/1970 volle tutelare il lavoratore affinché l’attività di controllo del datore di lavoro non divenisse continua e pressante
Videosorveglianza dei lavoratori e diritto alla Privacy
L’utilizzo, quindi, di un sistema per la videosorveglianza dei lavoratori è uno strumento lecito che il datore di lavoro, ovvero l’azienda, può utilizzare rispettando tre fattori:
- per esigenze organizzative e produttive
- per la sicurezza del lavoro
- per la tutela del patrimonio.
Quest’ultima è sicuramente una novità rispetto alla disciplina previgente ante Settembre 2015.
L’installazione di impianti per la videosorveglianza dei lavoratori resta comunque vincolata alla comunicazione al dipendente con due procedure, quella sindacale o amministrativa.
Procedura sindacale o amministrativa?
Abbiamo visto che, per procedere all’installazione di un impianto per la videosorveglianza dei lavoratori è necessario essere in possesso di una specifica autorizzazione: ovvero di un accordo sindacale, sottoscritto dalla RSU o dalla RSA. In caso di mancato accordo o di non presenza del sindacato in azienda allora il datore di lavoro può rivolgersi all’INL territoriale; quest’ultimo, con la circolare n. 5/2018 ha chiarito che il proprio intervento si deve concentrare sulla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti del provvedimento richiesto.
Attenzione!!
Entrambe le procedure si devono attivare prima dell’installazione dell’impianto per la videosorveglianza dei lavoratori, onde evitare di incorrere in sanzioni penali, civili e sindacali.
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