La Corte di Cassazione si è pronunciata lo scorso 2 maggio, con sentenza n. 13774, sul difficile tema della gravità dell’inadempimento del dipendente che ne giustifichi o meno il licenziamento per giusta causa.
La questione
Oggetto della pronuncia della suprema Corte è il licenziamento in tronco intimato ad una commessa che, rivolgendosi in modo gravemente scortese e volgare verso un cliente, aveva determinato il mancato acquisto del bene da parte di quest’ultimo, irritato dalla insolenza della lavoratrice.
Il ricorso proposto avverso il licenziamento era stato accolto Corte d’appello di Brescia che, annullato il licenziamento, aveva condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quella di reintegrazione.
Il comportamento della lavoratrice, infatti, in assenza di precedenti disciplinari e considerato il contesto prenatalizio di intenso afflusso di clienti, non è stato giudicato di gravità tale da compromettere il necessario vincolo fiduciario tra le parti, a norma dell’art. 2106 c.c., e del CCNL applicato al rapporto di lavoro, perché punibile con sanzione di natura conservativa.
La pronuncia della Corte
La vertenza è così giunta in Cassazione dove la società ha sostenuto:
- l’erronea esclusione della giusta causa di recesso da parte della Corte di Appello, avvenuta in base ad una valutazione centrata sul lato soggettivo e non sull’oggettività della relazione di cortesia che un addetto alle vendite deve instaurare con la clientela, superiore a quello ordinario;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., in relazione al CCNL per i dipendenti di aziende del terziario distribuzione e servizi, per l’erronea sussunzione del fatto commesso dalla lavoratrice nella previsione della tutela reintegratoria, sulla generalizzata assunzione dell’ipotesi di recesso “senza preavviso” ad ogni ipotesi di grave violazione degli obblighi previsti dal CCNL, art. 220, commi 1 e 2, in difetto di considerazione del licenziamento con preavviso e, in ogni caso, di una specifica previsione contrattuale collettiva di sanzione conservativa in cui rientra la violazione della lavoratrice, vincolante ai fini di applicazione della tutela suddetta;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, dello Statuto dei lavoratori per l’erronea applicazione della tutela reintegratoria attenuata, in luogo di quella indennitaria forte, sulla base di una valutazione di proporzionalità, in difetto di riconduzione della violazione della lavoratrice ad una specifica previsione contrattuale collettiva di sanzione conservativa, neppure espressamente indicata.
Tutti e tre i motivi sono infondati.
La Cassazione specifica infatti che, non essendo vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti oggettivi e soggettivi della fattispecie, costituisce uno dei parametri di riferimento per riempire di contenuto la clausola generale ed elastica dell’art. 2119 cod.civ.
La violazione dalla lavoratrice dell’obbligo previsto dal CCNL “di usare modi cortesi col pubblico” non può allora essere qualificata come grave: ne deriva che la sanzione disciplinare non solo non può essere quella del licenziamento in tronco, ma neanche quella del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, soprattutto per assenza di precedenti disciplinari, secondo il criterio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito.
Nel caso di specie il comportamento della lavoratrice di violazione dell’obbligo di usare modi cortesi col pubblico può essere ricondotto all’ipotesi, prevista dal CCNL, art. 220, comma 2, del lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”, sanzionabile in via conservativa con la multa.
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