Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro
Cambiano alcune regole relative allo stato di disoccupazione, a darne notizia è l’ANPAL con la circolare del 23 luglio 2019, n. 1
L’Anpal con una propria circolare, la n.1 del 23 luglio 2019, chiarisce che le nuove regole, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, riguarda i contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.
Lo stato di disoccupazione: quando e come si acquisisce
La circolare ANPAL chiarisce immediatamente che si considerano in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo (o la svolgono nei limiti sotto illustrati);
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986).
Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro
Come sopra anticipato, il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione, ovvero conservare lo stato di disoccupazione, anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986.
in dettaglio, nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui.
Ulteriormente, si consideri che l’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 223 del 21 settembre 2019), prevede che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi e che la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione.
Pertanto, in caso di inizio di un’attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.
Di conseguenza, qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.
Il termine della sospensione (così come la sospensione stessa) è accertato d’ufficio e il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.
Viceversa, decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro.
Sul punto, si considerino i seguenti esempi:
- Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione.
- Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 900 e il contratto ha una durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 10.800, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto, a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al massimo fino al 30.6.2019); se il contratto perdura oltre il 30.6.2019, Tizio perde lo stato di disoccupazione.
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