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Dic 2021
Durc di congruità nel settore edile
Cambia il sistema DURC per i cantieri edili aperti dal 1° novembre 2021
Tale procedura, denominata DURC di congruità, offre la possibilità di verificare se la manodopera impiegata sia adeguata alla realizzazione dei lavori edili affidati e in caso di non congruità, invita le imprese ad attuare dei correttivi.
Attestazione di congruità
- Richiesta dell’attestato
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia entro 10 giorni l’attestazione di congruità su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto delegato ai sensi della legge 11 gennaio 1979, dall’impresa affidataria o dal committente.
la Commissione Nazionale Casse Edili ha predisposto un nuovo portale denominato CNCE Edilconnect sul quale, imprese ed intermediari, potranno gestire i cantieri edili e richiedere il Durc di congruità.
Il sistema consente il caricamento dei dati relativi al singolo cantiere da parte dell’impresa principale, relativamente alla sede dell’opera, all’importo della tipologia dei lavori, al valore dell’appalto e dei lavori edili, nonché l’indicazione delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie.
- Rilascio dell’attestato
La Cassa Edile/Edilcassa effettua un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa egli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020
Se il cantiere ha raggiunto i parametri minimi di congruità, la Cassa/Edilcassa rilascerà l’attestato entro dieci giorni.
Qualora non fossero raggiunti i predetti parametri la Cassa edile/Edilcassa evidenzierà analiticamente all’impresa affidataria gli scostamenti rilevati invitandola a regolarizzare, entro il termine di 15 giorni, versando l’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per il raggiungimento dei parametri minimi di congruità.
L’impresa affidataria non congrua potrà, comunque, entro i predetti termini, dimostrare il raggiungimento della percentuale di manodopera attraverso l’esibizione di documenti comprovanti la sussistenza di altri costi – sempreché inerenti manodopera edile – non registrati presso la Cassa edile/Edilcassa (es. noli a caldo, distacchi, somministrazione, etc.).
Altresì, qualora lo scostamento rispetto agli indici prefissati dalla tabella di cui all’accordo collettivo del 10 settembre 2020 sia pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa edile/Edilcassa potrà rilasciare ugualmente l’attestato di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori volta a giustificare detto scostamento.
Mancata congruità
Il mancato raggiungimento delle soglie minime di congruità e/o di mancata regolarizzazione della posizione entro i termini sopracitati, ancorché relativi alla singola opera/cantiere, inciderà negativamente sulle successive verifiche per il rilascio del c.d. Durc online dell’impresa affidataria/appaltatrice, con tutte le conseguenze del caso (appalti, agevolazioni contributive, etc.).
DURC di congruità, enti ispettivi e Banca Nazionale Imprese irregolari
L’impresa che non rispetta i parametri di congruità e che non intende adeguarsi verrà segnalata alla Banca Nazionale delle Imprese irregolari (BNI).
Gli effetti della mancanza di congruità, anche in una sola opera, inficeranno le successive richieste di DURC online dell’azienda principale/appaltatrice.
Altresì, come previsto dal decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, entro 12 mesi dell’emanazione del decreto stesso, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’INL, l’INPS e l’INAIL predisporranno un sistema di interscambio delle informazioni che renderà disponibile gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera, i dati relativi all’oggetto ed alla durata del contratto, le retribuzioni denunciate ed i lavoratori impiegati, anche ai fini della programmazione delle attività di vigilanza.
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