In Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127 del 2021. Nel decreto è prevista l’obbligatorietà di possedere ed esibire su semplice richiesta il green pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati.
Nel settore privato è in capo ai datori di lavoro l’onere dei controlli, quest’ultimi dovranno attrezzarsi in maniera da permettere l’accesso ai luoghi di lavoro solo a dipendenti muniti di certificazione green pass.
È, quindi, in capo al datore di lavoro, implementare la procedura d’ingresso dei lavoratori e sempre in capo al datore di lavoro impedire l’accesso a chi ne è sprovvisto. Dunque, dal 15 ottobre 2021 e fino alla fine dell’emergenza, che è fissata al momento al 31 dicembre 2021, questo ulteriore adempimento se osservato e applicato in maniera comprovata solleverebbe il datore di lavoro da eventuali coinvolgimenti in caso di positività di un proprio dipendente.
È da precisare che sarà cura del datore di lavoro individuare, con apposito atto formale, i soggetti preposti al controllo, accertamento di infrazione e le eventuali sanzioni.
Sanzione per i datori di lavoro
I datori di lavoro che non verranno trovati in regola con le procedure di verifica e accertamento, quindi, messa in atto una procedura scritta di verifica dell’accesso dei dipendenti nei luoghi di lavoro e successivamente verifica periodica del certificato verde, è giusto il caso di ricordare che il green pass ha una validità di nove mesi, potranno subire una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00.
Sanzioni per i lavoratori non in regola
Le sanzioni non sono state previste solo per il datore di lavoro, infatti il decreto all’art.3 comma 1 recita “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.
Ai sensi del comma 6, del citato articolo, i lavoratori privi di certificazione verde vanno considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione fino alla regolarizzazione della propria posizione, ovvero, fino alla presentazione del certificato Green Pass, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, si ricorda che gli stessi lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non hanno conseguenze disciplinari.
Se, invece, il lavoratore accede al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.
Aziende con meno di 15 dipendenti
Il legislatore, per le aziende con meno di 15 dipendenti, al comma 7 prevede che dopo il quinto giorno di assenza il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.
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