Guida a cosa deve sapere e fare il datore di lavoro nel caso di licenziamento in tempi di Coronavirus.
Salvo eventuali proroghe, dal 1 aprile 2021 le aziende potranno ricorrere a licenziamenti individuali, plurimi o collettivi per ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro.
Il blocco, attenzione, non si riferisce a tutti i tipi di licenziamento ma esclusivamente a quelli individuali per giustificato motivo oggettivo e le procedure collettive legate alla crisi economica. Sono esclusi dal blocco i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta causa e altri che andiamo a vedere nello specifico.
Quali procedimenti non sono interessati al blocco?
Ci riferiamo in particolare alle casistiche in cui l’azienda risolve il contratto per ragioni attinenti le caratteristiche o la condotta del lavoratore interessato:
- Licenziamenti per giusta causa;
- Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
- Licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
- Licenziamenti intimati in periodo di prova o al termine dello stesso;
- Licenziamento riguardante il lavoratore domestico o il dirigente;
- Cessazione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
- Licenziamento per raggiunti limiti di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
- Licenziamento che interessa il socio di una cooperativa di produzione e lavoro, se preceduto dalla risoluzione dal rapporto associativo.
Blocco licenziamenti: procedure individuali
Dal prossimo 1 aprile, salvo proroghe, le aziende avranno la possibilità di risolvere i rapporti di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con procedura individuale o plurima.
Sarà, inoltre, possibile avviare procedure di conciliazione obbligatoria prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori “ante Jobs Act”, ovvero, assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 in aziende con organico superiore alle 15 unità.
Blocco licenziamenti: procedure collettive
Dal 1 aprile 2021 si potranno:
- Concludere le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e sospese sino al 31 marzo scorso;
- Avviare nuove procedure di licenziamento collettivo.
Resta l’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti, nel caso in cui procedano a più di 5 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nell’arco di 120 giorni, all’interno della stessa unità produttiva o in più unita site nella stessa provincia, di avviare una procedura di licenziamento collettivo.
Blocco licenziamenti: deroghe
Sono, inoltre, non soggette al blocco licenziamenti le aziende che ricorrono a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei seguenti casi:
- Dipendenti interessati dal recesso impiegati in un appalto e successivamente passati al nuovo appaltatore, quest’ultimo obbligato a riassumere il personale in forza al momento del subentro;
- Fallimento, ma è escluso l’esercizio provvisorio dell’attività;
- Cessazione definitiva dell’attività di impresa;
- Messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività;
- Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, siglato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Aggiornamento del 17/03/2021
STOP AI LICENZIAMENTI FINO A OTTOBRE PER COLORO CHE NON USUFRUISCONO DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
È di queste ore la notizia che è stato varato un nuovo provvedimento dal Governo sul tema lavoro: il blocco dei licenziamenti fino ad ottobre 2021, per i lavoratori che non dispongono di ammortizzatori sociali. Per coloro invece che percepiscono la cassa integrazione invece, lo stop ai licenziamenti sarà prorogato fino a giugno 2021.
Il provvedimento che è previsto nel tanto atteso dl sostegno, si collega anche all’utilizzo della Cassa Integrazione Covid 19 infatti, sono previste, sempre nel dl sostegno,pronto nelle prossime ore, ulteriori 28 settimane di Cassa Integrazione per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Il sussidio è destinato a quelle imprese che ricorrono all’assegno ordinario o alla cassa in deroga, da utilizzare durante il periodo che va dal 1 aprile alla fine dell’anno.
Se le 28 settimane di CIG verranno utilizzate consecutivamente, le aziende si troveranno ad ottobre con il sussidio terminato. In alternativa potranno spalmarlo fino al 31 dicembre 2021, e fino ad ottobre comunque non potranno effettuare licenziamenti.
Per le imprese invece, che utilizzano la cassa integrazione ordinaria (industria, edilizia ecc.), la proroga del sussidio destinata loro, ammonta a 13 settimane e può essere utilizzata nel periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno 2021, data in cui terminerà il blocco dei licenziamenti.
In caso di cessazione di attività o di fallimento resteranno però confermate le deroghe al blocco previsto. (vedi articolo)
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